TRASFERIMENTO SALME ALL'ESTERO

Trasferimento salme all'estero


La Onoranze Funebri Fieri Ettore è un punto di riferimento a Sansepolcro per il trasferimento salme all'estero: l’azienda si occupa infatti con la consueta competenza e affidabilità di tutte le pratiche necessarie per effettuare lo spostamento della salma in totale sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti nei diversi Paesi.

Cosa sapere sul trasferimento salme all'estero da Sansepolcro


Per il trasferimento delle salme all'estero da Sansepolcro è necessario conoscere la destinazione finale del trasporto, dal momento che verso determinati Paesi tale trasporto è regolato da un apposito Accordo internazionale, chiamato Accordo di Berlino, firmato dall'Italia il 21 dicembre 1937 e poi reso esecutivo nel 1938. La Onoranze Funebri Fieri Ettore garantisce il perfetto supporto sia per i Paesi aderenti sia per quelli che non fanno parte del trattato.

I trasporti di ceneri da Sansepolcro


Il trasporto di ceneri risponde a logiche e necessità diverse rispetto al trasferimento delle salme all'estero: in questo caso infatti l’autorizzazione al trasporto viene rilasciata sempre dal sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso. Vanno presentati il certificato/estratto dell’atto di morte, il certificato di avvenuta cremazione e il nulla osta all'introduzione da parte dell’autorità diplomatica dello Stato di destinazione finale.

Trasporti verso Paesi aderenti e non aderenti all’Accordo di Berlino


I Paesi che aderiscono all'Accordo di Berlino sono Austria, Belgio, Congo (Rep. Democratica), Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia. Il trasferimento salme all'estero verso questi Paesi si basa sul cosiddetto passaporto mortuario, rilasciato dal sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso quando viene presentato l’estratto dell’atto di morte, il documento attestante la causa di morte e la documentazione che la salma è stata deposta in una bara conforme alle prescrizioni dell’Accordo.

Per i Paesi che non aderiscono all'Accordo, si richiede l’autorizzazione all'espatrio rilasciata dal sindaco in presenza dell’estratto dell’atto di morte, del nulla osta all'introduzione da parte dell’autorità diplomatica dello Stato verso il quale la salma è diretta e del certificato dell’unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizione previste dall'art. 30 e dell’art. 32.

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